e-commerce: aliquote e regole IVA

Ecco le nuove regole dell'Unione Europea per semplificare la contribuzione IVA

Aliquote IVA e-commerce
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Dal 1° Luglio 2021 parte, finalmente, la semplificazione sugli adempimenti IVA per l’e-commerce nell’Unione Europea.
Con il D. Lgs. 83/2021, anche in Italia entrerà in vigore il regime agevolato di contribuzione dell’IVA che punta a semplificare gli attuali adempimenti e a ridurre il carico amministrativo per le imprese che effettuano vendite online transnazionali.

Gli obiettivi delle nuove regole sono:

  • garantire che l’Iva sia versata nel Paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati;
  • creare un regime Iva uniforme per le forniture transfrontaliere di merci e servizi;
  • offrire alle imprese un sistema semplice per dichiarare e versare l’Iva dovuta nell’Ue;
  • introdurre condizioni di parità tra le imprese comunitarie e non comunitarie.

A partire dal primo luglio le imprese europee potranno versare l’Iva per tutte le vendite ecommerce intracomunitarie tramite un’unica dichiarazione trimestrale senza bisogno di identificarsi in ogni stato UE dove si considera svolta l’operazione.

La nuova riforma dell’IVA per l’e-commerce include diverse novità, ecco le principali:

  • Vengono eliminate le soglie nazionali nelle vendite a distanza: precedentemente, quando il fatturato annuale degli e-commerce proveniente da altri Paesi europei superava un certo limite, variabile in base al paese, per il negoziante scattava l’obbligo di registrarsi presso l’autorità fiscale del paese in cui i prodotti erano venduti, e pagare l’IVA corrispondente a quella prevista dal paese in cui si effettuavano le vendite. Se non si superava la soglia indicata, si applicava l’IVA del Paese in cui lo shop era registrato. Tale soglia viene adesso uniformata e fissata dalla nuova normativa a 10.000 euro, per tutte le vendite online nell’area dell’Unione.
  • Finisce l’esenzione IVA sulle importazioni per le spedizioni a basso valore: qualsiasi importazione da un paese extra UE sarà soggetta all’IVA dello stato membro di destinazione.
  • Si introduce la responsabilità dell’IVA per le vendite online di beni importati da paesi terzi: Amazon e Ebay, per esempio, saranno considerati responsabili della gestione IVA quando la società che usa i loro servizi non è stabilita nell’UE, ma vi esporta merci.

Nuovo regime OSS (One Stop Shop)

L’Unione Europea, per semplificare la gestione IVA ha messo a punto nuove funzionalità telematiche, attraverso le quali le imprese possono registrarsi e gestire gli adempimenti per tutte le vendite: lo sportello unico per l’IVA (OSS) e per l’importazione (IOSS).

  • Lo sportello unico OSS (One Stop Shop) è una piattaforma che può essere usata per dichiarare l’Iva dovuta sui beni e servizi venduti online in tutta l’UE.
  • Lo sportello unico per l’importazione IOSS (Import One Stop Shop) potrà essere utilizzato per riscuotere, dichiarare e versare l’Iva sulle vendite nell’UE di beni importati da Paesi al di fuori dell’UE.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).

I vantaggi per le imprese

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Il nuovo sistema dovrebbe far risparmiare alle imprese comunitarie fino a 2,3 miliardi di euro l’anno in costi di conformità che si ridurrebbero così del 95%.

Queste nuove regole, secondo l’Unione europea, permetteranno anche di risolvere il divario dell’Iva, cioè la differenza tra il gettito previsto e quello effettivamente riscosso da ogni Stato membro.

Chi può iscriversi al regime OSS: possono richiedere l’iscrizione al regime agevolato OSS tutte i soggetti partita IVA che effettuano prestazioni di servizi e vendite a distanza intracomunitarie di beni a privati consumatori (B2C) per un importo annuo superiore a 10.000€.

Dove ci si iscrive al regime OSS: in Italia per usufruire del servizio sarà necessario iscriversi presso lo sportello unico OSS gestito dall’Agenzia delle Entrate

Aliquote IVA paesi europei

Elenco delle aliquote IVA in vigore negli Stati membri (aggiornato al 1° gennaio 2021)
Stato membro Codice paese Aliquota normale Aliquota ridotta Aliquota minima Aliquota speciale
Austria AT 20 10/13 13
Belgio BE 21 6/12 12
Bulgaria BG 20 9
Cipro CY 19 5/9
Cechia CZ 21 10/15
Germania DE 19 7
Danimarca DK 25
Estonia EE 20 9
Grecia EL 24 6/13
Spagna ES 21 10 4
Finlandia FI 24 10/14
Francia FR 20 5,5/10 2,1
Croazia HR 25 5/13
Ungheria HU 27 5/18
Irlanda IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Italia IT 22 5/10 4
Lituania LT 21 5/9
Lussemburgo LU 17 8 3 14
Lettonia LV 21 12/5
Malta MT 18 5/7
Paesi Bassi NL 21 9
Polonia PL 23 5/8
Portogallo PT 23 6/13 13
Romania RO 19 5/9
Svezia SE 25 6/12
Slovenia SI 22 9,5
Slovacchia SK 20 10

Si consiglia di verificare gli ultimi aggiornamenti delle aliquote presso l’ufficio IVA del proprio paese.

Aliquota IVA normale

Ogni paese dell’UE ha un’aliquota normale, che si applica alla fornitura della maggior parte dei beni e dei servizi. Questa non può essere inferiore al 15%.

Aliquota IVA ridotta

Possono essere applicate una o due aliquote ridotte alla fornitura di determinati beni e servizi (sulla base dell’elenco nell’allegato III della direttiva dell’UE sull’IVA); nella maggior parte dei casi, esse non si applicano ai servizi prestati tramite mezzi elettronici. Le aliquote ridotte qui indicate non possono essere inferiori al 5%.

Aliquote IVA speciali

Alcuni paesi sono autorizzati ad applicare aliquote speciali su determinate forniture. Tali aliquote sono autorizzate per i paesi dell’UE che applicavano aliquote ridotte il 1° gennaio 1991.

Le aliquote speciali intendevano essere una misura transitoria per agevolare il passaggio alle norme dell’UE sull’IVA introdotte con l’entrata in vigore del mercato interno il 1° gennaio 1993, per poi essere abolite gradualmente.

Vi sono 3 tipi di aliquote speciali:

  • Aliquota minima
  • Aliquota zero
  • Aliquota speciale

Aliquota minima

Alcuni paesi dell’UE applicano un’aliquota inferiore al 5% sulle vendite di un elenco ridotto di beni e servizi.

Aliquota zero

Alcuni paesi dell’UE prevedono un’aliquota zero per determinate vendite. In questo caso, il consumatore non deve pagare l’IVA, ma conserva il diritto di detrarre l’IVA versata sugli acquisti direttamente connessi alla vendita.

Aliquota speciale (o intermedia)

Alcuni paesi applicano le aliquote speciali a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi non inclusi nell’ allegato III della direttiva dell’UE sull’IVA. Questi paesi sono autorizzati a continuare ad applicare aliquote ridotte su questi beni, anziché quelle normali, a condizione che le aliquote ridotte non siano inferiori al 12%.

Consigliamo di rivolgervi alla vostra associazione di categoria o al vostro commercialista per ulteriori informazioni.

Se hai intenzione di avviare un’attività e-commerce potrebbe esserti utile anche conoscere gli adempimenti fiscali per e-commerce


Luigi Resta si occupa dal 2002 di creazione siti ecommerce con la sua Agenzia Web.
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